Art. 18.
(Prepensionamento dei genitori
con figli disabili).

      1. Dopo il capo VII del testo unico, come modificato dal presente capo, è inserito il seguente:

«Capo VII-bis.
PREPENSIONAMENTO DEI GENITORI
CON FIGLI DISABILI GRAVI

      Art. 52-bis. - (Prepensionamento dei genitori con figli disabili gravi). - 1. Il lavoro di cura e di assistenza prestato ai figli disabili, la cui gravità è conforme ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è riconosciuta una percentuale d'invalidità pari al 100 per cento ai sensi della

 

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tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e non in grado di espletare autonomamente le attività fondamentali della vita quotidiana, è equiparato, ai fini del prepensionamento, alle attività usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, qualora sia svolto con carattere di continuità e in ambito familiare.
      2. L'equiparazione prevista dal comma 1 attribuisce alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore, il diritto di beneficiare di due mesi di prepensionamento per ogni anno di convivenza con il figlio disabile cui prestano assistenza continuativa e in ambito familiare, ai sensi di quanto disposto dal citato comma 1.
      3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, ad apportare le modifiche necessarie alla tabella A allegata al medesimo decreto legislativo n. 374 del 1993, al fine di inserire tra le attività ivi elencate il lavoro di cura e di assistenza prestato ai figli disabili gravi con una percentuale riconosciuta di invalidità pari al 100 per cento, in conformità a quanto disposto dal presente articolo.

      Art. 52-ter. - (Soggetti beneficiari). - 1. Il beneficio di cui all'articolo 52-bis è riconosciuto dai rispettivi ordinamenti previdenziali alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, nonché ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti di cui ai capi XI e XII».